

Come è cambiata l'imposta sulle successioni e donazioni?
L’imposta sulle successioni è stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383. Per le donazioni a differenza delle successioni il trattamento fiscale è diverso a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Il nuovo regime si applica ai beneficiari (eredi e legatari) dalle successioni che si sono aperte dal 25 ottobre 2001 e a coloro che effettuano donazioni a partire dalla medesima data. Obiettivo della riforma è quello di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e nel contempo semplificare gli adempimenti a carico del contribuente.
Niente più imposta di successione
Sui beni caduti in successione non è più dovuta l’imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.
Come è cambiata l'imposta sulle donazioni?
L’imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti. Tuttavia a differenza delle successioni le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di: coniuge; discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini). Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. L'importo della franchigia è elevato ad euro 516.456,90 per le persone con handicap riconosciuto grave. Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta.
Continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e catastali.
Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a dovere essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% a e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L’importo minimo da versare è, in ogni caso, di euro 168,00 per ogni tributo.