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ICI, ai fini dell'esenzione rileva il requisito catastale del fabbricato.

"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9, D.L. n. 557 del 1993, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.L.gs. n. 504 del 1992. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenutà ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo il comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter e legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. (...) Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci".

Il caso al vaglio della Corte origina dall'impugnazione proposta dalla società cooperativa contribuente avverso il rigetto da parte del Comune dell'istanza di rimborso ICI per le annualità dal 2000 al 2003, relativamente ad un fabbricato, classificato in categoria D/8 e utilizzato dalla predetta società come bene strumentale all'attività agricola di manipolazione, conservazione valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli proveniente dalle coltivazioni dei soci agricoltori. La cooperativa ne denunciava dunque il carattere di "ruralità".

Il giudice di primo grado riteneva che nel caso di specie mancassero i requisiti previsti per l'esenzione, ovvero, la titolarità del fondo cui l'immobile è asservito (il proprietario del fabbricato deve possedere anche la proprietà del fondo cui l'immobile è asservito), e la provenienza del volume d'affari del proprietario (che per al meno il 50% deve originare da attività agricola).

In osservanza del principio sopra enunciato la Corte decide per il respingimento del ricorso presentato dalla cooperativa, in quanto, seppur il carattere di ruralità poteva essere riconosciuto al fabbricato in oggetto, la società ricorrente non aveva provveduto ad impugnare la classificazione catastale del fabbricato al fine di ottenerne la viariazione in D/10.