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Installare l'antenna televisiva su proprietà altrui è consentito solo in alcuni casi.

Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza 21 aprile 2009, n. 9427.
In un edificio condominiale il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive e' subordinato all' impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poichè altrimenti il sacrificio imposto ai proprietari sarebbe ingiustificato (ex artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940, n. 554 e dell'art.231 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, ora assorbiti nel D. Lg. n. 259/2003).

Il principio espresso dalla Corte fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto riconosciuto all'utente incontra un limite nel divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve consentire l'installazione dell'impianto su parte del proprio immobile, laddove il condomino abbia la possibilita' di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o condominiale. Il diritto vantato dal singolo non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.

Questa interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1 della L.n. 554/1940, trovava riscontro nel corpo della stessa normativa, che all'articolo 2 stabiliva che le installazioni dell'utente "non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi". La norma e' stata ora trasfusa nell'articolo 209 codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben presente che la limitazione imposta deve essere minima; a maggior ragione non puo' essere pretesa da chi, con normale impiego di mezzi idonei allo scopo, puo' provvedervi impegnando i beni condominiali.