

L'esenzione ICI dipende dal singolo Comune?
Si!
Ho donato la nuda proprietà di un mio appartamento sito nel Comune di Modena a mia figlia, riservandomi l'usufrutto. Successivamente, alla figlia stessa ho concesso l'uso dello stesso appartamento a titolo gratuito che per lei deve intendersi "prima casa". Siamo entrambi esenti dal pagamento dell'Ici?
Nel caso di specie, il soggetto passivo rimane comunque il donante (genitore) nella sua qualità di usufruttuaria dell’immobile (articolo 3, comma 1, del vigente Dlgs 504/92), essendo la nuda proprietaria (donataria-figlia) completamente estranea al prelievo fiscale (circolare ministeriale 118/E del 7 giugno 2000). Per accedere al regime di esenzione di cui all’articolo 1 del decreto legge 93/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2008) l’immobile in questione deve risultare assimilato all’abitazione principale con norma regolamentare o deliberazione comunale vigente alla data del 29 maggio 2009 (risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009). Se dunque il Comune competente, dando attuazione all’articolo 59, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/97, ha considerato abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta di primo grado, nessuna Ici deve essere corrisposta per detto immobile. Si ricorda, infine, che in ogni caso l’esenzione non si estende alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).