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Supplemento alla Guida Certificazione Energetica

Ci preme precisare che, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.pr 59/2009, ha reso attuativi i Dlgs 192/2005 e 311/2006 riguardanti la classificazione energetica degli edifici.

La normativa nazionale interessa tutte le nuove costruzioni ad uso civile o industriale e tutti gli edifici di costruzione antecedente l'entrata in vigore del Dlgs oggetto di transazione a titolo oneroso.

Ricordiamo che la Legge 133/2008 HA ABOLITO l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita (atti a titolo oneroso ) e di metterlo a disposizione del conduttore per i contratti di locazione, obblighi già previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 e dall'art. 2 DLgs 311/2006 .

Con lo stesso articolo 35 Legge 133/2008 sono stati altresì abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni ( Nullità ).

È venuto meno quindi l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita ed ai contratti di locazione, ma non l’obbligo di redigerlo per gli atti a titolooneroso come previsto previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 .

Si ricorda altresì chel'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1 art 6 Dlgs.192/2005, ha una validità temporale massima di 10(dieci) anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Sulla Legge 133/2008 la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE.

SI PRECISA ALTRESI CHE TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE ALLA NORMATIVA NAZIONALE E FATTO SALVO EVENTUALE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA IN QUANTO APPLICABILE CHE POTREBBE ANCHE PREVALERE SU QUELLA NAZIONALE.