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Comunicazione
09/03/2012
L’affittuario è moroso, ma le tasse vanno pagate anche sui canoni non riscossi
Sotto la voce “Avviso ai litiganti” FiscoOggi (13 febbraio 2012) dà ampio risalto a una sentenza della Cassazione. Di che si tratta? Dell’affittuario moroso e della situazione in cui si viene a trovare il proprietario dell’immobile (ceduto in locazione a uso commerciale) nei confronti del fisco per canoni non incassati. In sostanza, ha ragione il proprietario dell’immobile che, pur non avendo incassato il corrispettivo, ne ha tenuto conto ai fini dell’imponibile Irpef e ne chiede la restituzione, a contratto annullato; o ha ragione il fisco ad opporsi alla richiesta di rimborso delle tasse versate, dato che ritiene non rilevante che i canoni siano stati incassati o no? La Suprema Corte ha stabilito con sentenza n. 651 del 18 gennaio 2012 (udienza 14 dicembre 2011) che la circostanza in base alla quale il canone di locazione non è stato effettivamente incassato non è rilevante. Ciò che rileva invece è l’esistenza o meno di un regolare contratto di locazione. Solamente a far data dall’annullamento di quest’ultimo (per esempio per morosità del conduttore) decade l’obbligo da parte del proprietario di inserire il canone (percepito o no che sia) nella dichiarazione dei redditi, e ove versato il relativo importo, chiederne il rimborso. Così vengono riassunti in sintesi da FiscoOggi i termini della sentenza: «Nella locazione di immobili a uso commerciale, la base imponibile ai fini IRPEF è costituita dall’importo del canone locativo convenuto nel contratto, anche nel caso in cui tale canone non sia stato effettivamente percepito a causa della morosità del conduttore».



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