ITA | ENG



Comunicazione
09/03/2012
Agevolazioni fiscali prima casa, requisito essenziale è il trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’atto
Il contribuente O.M. pone una domanda all’Agenzia delle entrate sulla «Decadenza dalle agevolazioni “prima casa”». Ne dà conto Fisco Oggi del 27 gennaio 2012. Chiede dunque il contribuente: «Il termine a quo da considerare ai fini della decadenza dei 18 mesi previsti per la fruizione dell’agevolazione prima casa sull’immobile da acquistare a quale atto deve essere riferito?». La risposta arriva per mano di Antonina Giordano, e chiarisce come il termine “a quo” da prendere in considerazione per il trascorrere dei diciotto mesi previsti è senz’altro la data dell’atto di acquisto della prima casa. «Tra i requisiti – così l’Agenzia delle entrate – per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, è richiesto che l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. Per fruire dell’agevolazione “prima casa”, dunque, occorre che l’acquirente abbia o si impegni a ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo. In questo ultimo caso, l’acquirente deve rendere la dichiarazione di impegno nell’atto di acquisto. In proposito, la circolare n. 38/2005 ha chiarito che “ai fini della corretta valutazione del requisito di residenza, dovrà considerarsi che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al comune, ai sensi dell’art.18, comma 1 e 2, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente) la dichiarazione di trasferimento…”. La dichiarazione dell’acquirente di volere stabilire la residenza nei dodici mesi è prevista dalla legge a “pena di decadenza” dall’agevolazione. Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta, quindi, la perdita dell’agevolazione. La decadenza si verifica alla scadenza del diciottesimo mese dalla data dell’atto; prima di tale scadenza, infatti, il contribuente risulta ancora nei termini per adempiere all’impegno preso».



Torna