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Comunicazione
09/03/2012
Prima casa, quando si decade dai benefici fiscali, ma senza penali
La Risoluzione n.105 del 31/10/2011 dell’Agenzia delle Entrate risolve un caso che ci sembra piuttosto singolare. Un contribuente che aveva acquistato un’abitazione in regime fiscale “prima casa“, non essendo in grado di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile nel termine stabilito di diciotto mesi dall’acquisto, presenta interpello all’Agenzia per sapere se può rinunciare alle agevolazioni prima casa, pagando la differenza d’imposta (non versata a suo tempo), ma senza alcuna penale e/o maggiorazione. L’Agenzia delle entrate risponde che in nessun caso è prevista la rinuncia volontaria alle agevolazioni prima casa. In altri termini l’impegno di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato entro il termine ultimativo di diciotto mesi va onorato. Diversamente scattano le sanzioni previste. Un sentenza della Cassazione (28 giugno 2000 n. 8784) rafforza l’assunto: «A parere della suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”». C’è però da dire che a rigor di logica (e, nel caso specifico, a tutto vantaggio del contribuente) la dichiarazione resa al momento dell’acquisto, di essere cioè in possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione prima casa risulterà mendace soltanto al compimento del diciottesimo mese dall’acquisto. Ora, non essendo ancora trascorso quel lasso di tempo, il contribuente non sarà considerato mendace se farà presente l’impossibilità di ottemperare all’impegno preso. Sarà quindi sufficiente pagare la differenza d’imposta, ovviamente con gli interessi, ma senza alcuna penale. Vale esclusivamente nel caso in cui non siano ancora trascorsi i diciotto mesi. Diversamente si andrà incontro a tutte le penali del caso: la sanzione amministrativa è stabilita nella misura del 30 per cento in più dell’importo dovuto per la differenza tra imposta agevolata e imposta ordinaria e relativi interessi.



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