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Comunicazione
23/11/2012
Obbligo energie rinnovabili per le nuove costruzioni
È in vigore dal 31 maggio 2012 l’obbligo di integrare fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in edifici sottoposti a interventi di ristrutturazioni rilevanti. In base al cosiddetto Decreto Rinnovabili e secondo la direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile (articolo 11, allegato 3 del Dlgs n. 28/2011), è obbligatorio prevedere l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria mediante energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e di precise percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. L’obbligo di consumi termici rinnovabili vale anche per gli edifici esistenti che abbiano una superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale o soggetti a demolizione e ricostruzione. Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%. Da precisare che gli obblighi previsti dalla normativa non possono essere assolti mediante impianti da fonti rinnovabili che producano soltanto energia elettrica, che alimenti a sua volta dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. È compito del progettista evidenziare nella relazione tecnica l’eventuale impossibilità tecnica di adeguarsi agli obblighi di integrazione (art. 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59).



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