ITA | ENG



Comunicazione
07/02/2013
Efficienza energetica degli edifici: nuove misure obbligatorie
E' entrata in vigore, lo scorso 4 dicembre, la nuova dir. n. 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre in materia di efficienza energetica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L315 del 14 novembre 2012). Il provvedimento, che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico negli edifici (come interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche e audit energetici obbligatori ogni 4 anni per tutte le imprese di grandi dimensioni, strumenti di finanziamento che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica), dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 5 giugno 2014. La dir. n. 2012/27/UE in materia di efficienza energetica indica ai Paesi membri come raggiungere nel 2020 l'obiettivo di risparmio energetico del 20%, rientrante negli obiettivi del “pacchetto clima-energia 20/20/20” che prevede di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, di alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di portare al 20% il risparmio energetico il tutto entro il 2020. Si tratta di un insieme di misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, che trova la sua naturale scadenza al termine dell'anno in corso, il tutto al fine di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite traguardi vincolanti per i Paesi membri. Con la nuova direttiva viene chiesto agli Stati di risparmiare energia fissando regimi e programmi nazionali indicativi di efficienza energetica nei quali sia descritto come intendano conseguire gli obiettivi. I piani redatti dagli Stati, insieme ai dati sui progressi compiuti, verranno successivamente sottoposti a valutazione da parte della Commissione Europea, la quale, se necessario, interverrà con misure e modifiche vincolanti per le nazioni che rischieranno di risultare inadempienti. Per la definizione di tali obiettivi gli Stati devono tenere conto del fatto che l'Unione Europea al 2020 non dovrà superare consumi pari a 1.474 Mtep o 1.078 Mtep se si considerano i consumi finali. La direttiva indica una serie di politiche e misure di efficienza energetica che prendono in considerazione tutta la catena energetica, tra cui la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, gli edifici e le apparecchiature, l'industria, e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Viene presa in considerazione anche l'efficienza energetica nel settore dei trasporti tenendo conto dell'iniziativa 26 del Libro bianco che «invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO2 dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione». Alle compagnie energetiche viene richiesto di ridurre le vendite di energia alle imprese, industrie e famiglie al fine di conseguire ogni anno, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, risparmi pari all'1,5%, del volume relativo alle vendite medie annue. Ma vediamo quali sono le novità che interessano il settore dell'edilizia. Ristrutturazione di immobili e riqualificazione edifici pubblici Il parco immobiliare esistente è il settore con le maggiori potenzialità di risparmio energetico, pertanto gli edifici risultano fondamentali al fine di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli Stati membri dovranno elaborare, entro il 30 aprile 2014 con successivi aggiornamenti ogni tre anni, una strategia a lungo termine per favorire la ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati. La strategia dovrà contenere: - una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata su campionamenti statistici; - l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi e pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica; - misure volte a stimolare gli interventi di ristrutturazione; - una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei privati, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie; - una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso. Viene riconosciuto al settore pubblico un ruolo esemplare nell'ambito dell'efficienza energetica per spingere la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti e per indurre cittadini e imprese a un approccio comportamentale positivo relativamente alla diminuzione del consumo di energia. A fronte di questa considerazione, dal 1° gennaio 2014, ogni anno dovrà essere ristrutturato e, dal punto di vista energetico, reso efficiente il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati, posseduti dalle P.A. La norma si applicherà agli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq e, dal 9 luglio 2015, a quelli con una superficie di 250 mq. Fanno eccezione gli edifici di valore architettonico o storico, qualora l'applicazione «dei requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto» e gli edifici destinati alla difesa (a eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici) e al culto. Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici che deve comprendere la superficie coperta in mq e la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti. In merito agli appalti pubblici si specifica che i governi centrali dovranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica purché ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, con la fattibilità economica, con una più ampia sostenibilità e infine con un'idoneità tecnica e un livello sufficiente di concorrenza. Audit energetici Tutti gli Stati membri dovranno adottare misure per promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi, svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti. Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi ad audit energetici, che dovranno cominciare al massimo entro 3 anni dall'entrata in vigore della normativa (quindi entro il 4 dicembre 2015) ed essere effettuati almeno ogni quattro anni. Si tratta di un'analisi energetica che mira a evidenziare in quale maniera viene utilizzata in azienda l'energia, quali sono le cause di eventuali sprechi e la fattibilità tecnica ed economica di interventi migliorativi proposti. Fanno eccezione le aziende che già attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale a condizione che questo sistema includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI della direttiva, e sia verificato dallo Stato. Sono escluse dall'obbligo le PMI. Strumenti di misurazione intelligenti Nella direttiva viene giudicata positivamente l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per i consumi individuali di gas ed elettricità. Entro il 2020, l'80% dei consumatori finali deve dotarsi di tali strumenti di misurazione. Gli Stati dovranno attivarsi affinché siano forniti, ai clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, contatori individuali a prezzi concorrenziali dotati di caratteristiche per il preciso rilevamento dei consumi effettivi e dei tempi effettivi d'uso. Questa tipologia di contatori dovrà essere sempre fornita quando: 1. viene sostituito un contatore esistente, fatto salvo che deve essere tecnicamente possibile l'installazione e che i costi di sostituzione siano realmente ammortizzati dal potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine; 2. in un nuovo edificio, si procede a un nuovo allacciamento o si eseguono importanti ristrutturazioni. Nei condomini e negli edifici polifunzionali con riscaldamento/raffreddamento centrale, con teleriscaldamento o con una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, dovranno essere installati, entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali che misurino il consumo di calore e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Nel caso in cui l'uso dei contatori individuali non fosse tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento verranno utilizzati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore o altri metodi alternativi efficienti in termini di costi. Se i condomini sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o sono prevalenti sistemi propri comuni di riscaldamento/raffreddamento, sarà possibile introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in tali edifici, per assicurare trasparenza e precisione del conteggio del consumo individuale. Il documento prende in esame le diverse tipologie di fornitura di riscaldamento e acqua calda per edificio, suggerendo per ognuna diverse soluzioni di contabilizzazione individuale che è possibile adottare, e impone che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo nonché la possibilità di accedere agevolmente a informazioni sui consumi storici in modo da effettuare controlli autonomi dettagliati. Informazione e coinvolgimento dei consumatori Per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche, gli Stati potranno adottare strategie nazionali che mettano in campo una o più misure quali: la creazione di strumenti e politiche che potrebbero includere incentivi fiscali; accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni; erogazione di informazioni; progetti esemplari; attività sul luogo di lavoro; oppure coinvolgimento dei consumatori o delle associazioni di consumatori durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti.



Torna